Settembre, il mese della ripresa più o meno per tutti, e ogni anno si ripetono qua e la le stesse storie, rapporti tra atleti e società che si interrompono, a volte pacificamente, spesso in modo burrascoso, altre volte purtroppo determinano un assurdo blocco dell’atleta con conseguenze delle volte disastrose, per l’atleta ovviamente!
Partendo da una mail ricevuta in questi giorni in cui si palesavano delle perplessità sui vincoli degli atleti giovani, prendo lo spunto per proporvi un documento che in tanti non conoscono o non tengono in considerazione, la CIRCOLARE NORMATIVA, ovvero il documento guida che la Federazione Italiana Nuoto ogni anno pubblica sul sito federale con tutte le regole che riguardano appunto le attività federali, dalle affiliazioni delle società ai diritti e gli obblighi degli atleti, l’argomento che più frequentemente in questo periodo interessa è quello dei tesseramenti e dei relativi vincoli degli atleti.
La perplessità della nostra follower che ci ha scritto è relativa al vincolo definitivo soprattutto per gli atleti molto giovani in una federazione che ha per regolamento tutte le società affiliate come DILETTANTISTICHE, e da li la domanda su come possa essere possibile che una società dilettantistica sia “proprietaria” del tesseramento di un atleta.
La risposta a mio parere è questa: Per tutelare le società sportive e il lavoro da esse svolto nei confronti dell’atleta nella durata del proprio rapporto.
Come ragionamento non fa una piega se non fosse che purtroppo molto spesso ci sono società che abusano di tale tutela bloccando inutilmente gli atleti che nel tempo non trovando alternative, sono costretti anche al ritiro, come dire, o con me o con nessun altro!
Di conseguenza io mi pongo un’altra domanda: E se la società di appartenenza non avesse svolto un buon lavoro con l’atleta che vuole cambiare? oppure, se l’atleta vivesse uno stato di disagio? come viene tutelato un atleta?
Viene per questo dato un margine di movimento, è bene sapere che il vincolo definitivo di un atleta agonista per esempio nel nuoto inizia dalla categoria ragazzi o meglio dal secondo anno ragazzi sempre che la mia interpretazione del testo federale sia giusta, il problema è per quelli che vanno oltre tale limite e si ritrovano vincolati anche a volte pur non praticando nessuna attività, insomma da leggere attentamente e sempre PRIMA DI FIRMARE UN TESSERAMENTO e sperando nel buon senso dei presidenti delle SOCIETA’ DILETTANTISTICHE che hanno il potere con una firma di “liberare” gli atleti che lo volessero.
Vi propongo uno stralcio del regolamento ma ovviamente vi allego anche il documento completo ovvero la CIRCOLARE NORMATIVA_2014-2015
Ecco il testo alla pagina 21 del documento federale!
VINCOLO SPORTIVO
a) Temporaneo :
Gli atleti del Settore Nuoto si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino al primo anno della categoria Ragazzi.
Gli atleti dei Settori Tuffi, Sincronizzato, Salvamento si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all’età riferita al primo anno della categoria Ragazzi.
Gli atleti del Settore Pallanuoto si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all’età riferita al primo anno della categoria Under 13.
Inoltre il vincolo provvisorio è previsto per gli atleti di tutte le categorie al loro primo tesseramento, intendendosi per tale anche quello effettuato dopo un anno di interruzione di tesseramento.
b) Definitivo:
Si intendono tesserati a vincolo definitivo tutti gli atleti che non rientrano tra quelli
aventi diritto al tesseramento a vincolo provvisorio.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 comma 9 dello Statuto Federale il vincolo definitivo è valido per una durata pari a otto intere stagioni agonistiche. Detto vincolo si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazioni di volontà contraria da parte dell’atleta da comunicarsi almeno nell’arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo. Per effetto di tali disposizioni statutarie, gli atleti per i quali il vincolo sportivo è decorso dalla stagione agonistica 2008/2009, sono tenuti a presentare l’eventuale manifestazione di volontà di cessazione del vincolo stesso nel corso della stagione agonistica 2014/2015 (ovvero entro il 30/09/2015).
La manifestazione di volontà contraria al rinnovo del vincolo deve essere presentata dagli atleti con le modalità indicate nel successivo paragrafo “Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione”.
c) Rinuncia all’attività agonistica: In caso di decisione di un atleta di rinunciare alla attività agonistica, lo stesso è tenuto a comunicare tale decisione – se in regime di vincolo definitivo – a mezzo raccomandata a/r alla Società di appartenenza e, per conoscenza, al competente Comitato Regionale, da spedirsi prima dell’inizio della stagione
sportiva nella quale opererà detta rinuncia.
La Società titolare del cartellino, in caso di successiva determinazione dell’atleta di riprendere l’attività sportiva agonistica, conserva il diritto di ripristino del tesseramento in quanto la rinuncia all’attività agonistica non comporta le decadenza del vincolo sportivo bensì la sua sospensione.